termini di presentazione di richiesta di ripetizione di sopralluogo negli edifici dichiarati agibili

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L’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.484 del 29 settembre 2017, pubblicata nella G.U. n.234 del 6 ottobre 2017, all’art. 1 comma 5 stabilisce che le richieste di ripetizione di sopralluogo possono essere prodotte entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della stessa. Il termine di presentazione è pertanto il 5 novembre 2017. Tale disposizione vale per tutti i sopralluoghi (FAST con esito “Edificio agibile” e AEDES con esito “A”) eseguiti fino alla data di pubblicazione dell’ Ordinanza, cioè fino al 6 ottobre 2017. Per i sopralluoghi esperiti dopo il 6 ottobre 2017 la richiesta di ripetizione potrà essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’esito di agibilità da parte del Comune. Si ricorda che la richiesta deve essere corredata di perizia asseverata di un tecnico di parte. Si vuole specificare inoltre che, qualora l’edificio sia interessato da ordinanza di inagibilità emessa sulla base di scheda AeDES con esito B o C, ai sensi dell’art.2 comma 4 dell’Ordinanza n.19/2017, il tecnico incaricato può chiedere direttamente all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione l’autorizzazione alla progettazione dell’intervento di miglioramento sismico dimostrando, con perizia asseverata, il superamento del danno lieve.

Data:

20 Ottobre 2017

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Descrizione

L’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.484 del 29 settembre 2017, pubblicata nella G.U. n.234 del 6 ottobre 2017, all’art. 1 comma 5 stabilisce che le richieste di ripetizione di sopralluogo possono essere prodotte entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della stessa. Il termine di presentazione è pertanto il 5 novembre 2017.
Tale disposizione vale per tutti i sopralluoghi (FAST con esito “Edificio agibile” e AEDES con esito “A”) eseguiti fino alla data di pubblicazione dell’ Ordinanza, cioè fino al 6 ottobre 2017.
Per i sopralluoghi esperiti dopo il 6 ottobre 2017 la richiesta di ripetizione potrà essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’esito di agibilità da parte del Comune.
Si ricorda che la richiesta deve essere corredata di perizia asseverata di un tecnico di parte.
Si vuole specificare inoltre che, qualora l’edificio sia interessato da ordinanza di inagibilità emessa sulla base di scheda AeDES con esito B o C, ai sensi dell’art.2 comma 4 dell’Ordinanza n.19/2017, il tecnico incaricato può chiedere direttamente all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione l’autorizzazione alla progettazione dell’intervento di miglioramento sismico dimostrando, con perizia asseverata, il superamento del danno lieve.

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Ultimo aggiornamento: 20/10/2017, 11:55

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